sabato 1 ottobre 2005
Approvata la finanziaria dei tagli
di Bianca Di Giovanni
È certo fin da ora: sulla Finanziaria si chiederà la fiducia, visto che il Consiglio dei ministri ha concesso la delega a chiederla ai due vice premier Tremonti e Gianfranco Fini. Non era mai successo che fosse annunciata così presto: è già blindatura.
I numeri La manovra complessiva è di 20 miliardi di euro: 11,5 miliardi rappresentano la correzione del deficit (manovra netta) richiesta da Bruxelles, pari allo 0,8% del Pil. Altri 4,5 miliardi sono destinati a cosiddette «spese incomprimibili», come il rinnovo dei contratti del pubblico impiego o il rifinanziamento del bonus per l'autotrasporto. Ma a giudicare dalla prime indiscrezioni i rinnovi contrattuali considerati corrispondono a circa la metà di quanto chiedono i sindacati. Infine, 4 miliardi saranno destinati allo sviluppo e alle politiche per la famiglia, che però saranno definite in Parlamento. Tremonti preferisce rivelare subito il numero di ore in cui è riuscito a scrivere la legge. «Un atto che è stato fatto in 80 ore e che è stato deciso in 4 ore, forse anche meno», ha detto. Un record? È una gara?
Non chiamateli tagli. Agli enti locali si «chiedono» 3 miliardi. «Ma la spesa sociale non sarà toccata - dichiara il ministro - si riduce in misura di 3 miliardi la spesa intermedia cioè auto blu, consulenze, costi della politica, costi amministativi. Chi per propaganda dice che sarà toccata lo fa per lucrare non so quale rendita politica». Si sa benissimo che né dalle auto blu (eliminate ad ogni finanziaria) né dalle consulenze si avranno quei 3 miliardi. Chissà qui chi vuole lucrare... Sui 6 miliardi tagliati dal bilancio pubblico l'atmosfera diventa surreale. Tremonti lo ha definito un «intervento simmetrico per i governi locali», mentre Silvio Berlusconi si è augurato che i cittadini siano contenti della misura, visto che «sono loro che risparmiamo. Il nostro concetto è far costare meno lo stato ai cittadini». Il premier è entusiasta, visto che non c'è «il paventato (da chi? da lui?) aumento delle rendite finanziarie». Cosa dice l'Udc che lo aveva chiesto a Siniscalco?
L'inganno su sanità e pubblico impiego. Anche in questo caso non si tratta di tagli ma di «risparmi sulla dinamica di spesa». Cioè? Per legge (sottolineiamo: legge) il fondo sanitario dovrebbe passare da 90 a 95 miliardi: invece passerà a 93 (anzi, a 91, perché 2 saranno destinati alla riduzione delle file d'attesa). Il fatto è che 95 miliardi sono il costo del livello minimo di assistenza adeguato ai «prezzi» del 2006. Se saranno garantiti solo 93 miliardi, nei fatti è un taglio di due miliardi. Ma non si può dire. Stesso meccanismo per il pubblico impiego, a cui si sottrae un miliardo. Così in tutto si arriva a 12 miliardi ricavati dal «dimagrimento» dello Stato. Tutte le istituzioni e gli organismi pubblici (Authority di controllo incluse, alla faccia della tutela del risparmio), oltre che gli esponenti politici sono chiamati a drastiche riduzioni di spesa. Resta la tassa sul tubo delle imprese energetiche pubbliche (Eni ed Enel): scompare per Telecom (privata). Da dove arrivano gli altri 8 miliardi?
La favola degli immobili. «Dovremo vendere immobili pubblici per 6 miliardi. Ci riusciremo», annuncia serafico Tremonti. Già nel 2005 sono rimaste al palo cessioni per 3 miliardi (Scip 3), mentre non si è chiusa la vendita delle strade. Se Tremonti dice che ci riusciremo, c'è da credergli.
Lotta all'evasione. La misura, che «vale» i rimanenti 2 miliardi di euro, è contenuta nel decreto legge che sarà immediatamente attuativo. Dal primo ottobre cesserà il sistema di affidamento in concessione della riscossione e «tali funzioni- si legge in una nota- sono attribuite all'agenzia delle entrate che le eserciterà per il tramite di “riscossione spa” (che verrà costituita dall'agenzia stessa e dall'Inps)». Molto soddisfatto il ministro Tremonti: «Abbiamo fatto una vera riforma del sistema esattoriale», Detto da un governo che vuole meno Stato e niente tasse, è una certezza. Sempre nel decreto compare lo stanziamento per il Tfr: 200 milioni per il 2006, 400 milioni nel 2007 e 600 nel 2008.
Imprese e famiglie. Le prime beneficeranno dell'abbattimento degli oneri impropri per due miliardi. Niente Irap, anche se «la sua abolizione resta un impegno per noi» aggiunge Tremonti. Uno smacco per chi ha fatto della cancellazione di quella tassa un vero cavallo di battaglia. L'acconto di giugno dovrà essere versato senza possibilità di appellarsi alla «situazione di incertezza». Confindustria tace (acconsente?). Alle famiglie è destinato 1 miliardo e 200 milioni da attingere a un fondo (4 miliardi) attivato presso la presidenza del consiglio. Le modalità con cui sarà utilizzato quel miliardo saranno definite in Parlamento: per ora dunque niente bonus. Per il resto è tutto molto «creativo»: 5 per mille per la solidarietà, niente tassa sui brevetti, vantaggi fiscali sulle plusvalenze (quelle di Ricucci e altri) diminuiti (il periodo di detenzione delle azioni sale a 18 mesi e l'imponibile su cui si applicano gli sconti scende al 95%). Ma quei vantaggi, inseriti da Tremonti, restano sempre.
giovedì 29 settembre 2005
Legge elettorale: la truffa nei dettagli di Giorgia Ariosto

La nuova bozza di riforma, che ha ottenuto mercoledì il via libera della Commissione Affari costituzionali con i soli voti del centro destra (l'Unione infatti ha abbandonato l'aula), è ora in discussione alla Camera e i tempi sono stati contingentati per accelerare al massimo l'iter del provvedimento. Il testo prevede il ritorno al sistema proporzionale puro -per cui spariscono i collegi uninominali - con il premio di maggioranza per la governabilità ( un minimo di 340 seggi alla Camera e 170 al Senato) per lo schieramento che prende più voti, e ben tre soglie di sbarramento nell'assegnazione dei seggi per la Camera.
Niente seggi dunque per i partiti inseriti in una coalizione che non superano la soglia del 2%, al di sotto della quale non contribuiranno nemmeno al risultato complessivo dello schieramento mentre è stato mantenuto lo sbarramento al 4 per cento per i partiti non coalizzati. Le coalizioni invece dovranno superare nel complesso il 10 per cento dei voti. Naturalmente anche i partiti che non superano gli sbarramenti potranno partecipare al premio di maggioranza e quindi contribuire alla coalizione che ha più voti ma non otterranno seggi. Un sistema che secondo il deputato Ds Antonello Cabras «riduce lo spirito di coalizione» oltre a mettere in discussione la stabilità del governo nascente. Cabras promette battaglia in Parlamento «con tutti gli strumenti a disposizione per contrastare una legge che fa comodo a loro». Presentati infatti circa 300 emendamenti soppressivi. E intanto slitta anche la votazione che non è detto inizi dalla prossima settimana.
«È chiaro che un sistema maggioritario premia di più la coalizione che è candidata a vincere" evidenzia il deputato Ds secondo il quale il vantaggio dell'Unione nei sondaggi dimostra il tentativo della maggioranza di «farsi le regole su misura» alla vigilia delle elezioni.
Saranno anche bloccate le liste di partito per cui non sarà possibile per gli elettori esprimere preferenze tra i candidati della lista prescelta, mentre al momento di depositare i simboli i partiti saranno obbligati ad indicare il nome del proprio candidato premier. Ma il blocco delle preferenze non piace all'Udc che presenterà un emendamento anche se- evidenzia il partito - non intende alzare barricate.
Dunque il cammino della legge truffa prosegue ma si preannuncia uno scontro durissimo mentre l'Unione continua a chiedere alla Cdl di fermare lo scempio.
Progetto per l'Italia: i principi e le azioni dell'Unione

Questo è il progetto al quale i candidati alle consultazioni primarie fanno riferimento nell’indicare le proprie priorità programmatiche.
Questo è il progetto che quanti partecipano alle primarie come cittadini elettori dichiarano di condividere.
Costituzione
La Costituzione, i valori fondamentali che la ispirano e i diritti e i doveri che essa definisce sono il fondamento della Repubblica Italiana.
L’Unione si impegna a contribuire ad attuare pienamente i princìpi della Costituzione che va difesa, protetta e fatta conoscere come elemento costitutivo dell’identità stessa della democrazia italiana.
E’ la fedeltà ai valori di fondo della nostra Costituzione che potrà permettere di aggiornarla per rispondere alle nuove esigenze della società italiana, garantire una democrazia più efficiente, agevolare nuove forme di partecipazione, rendere il sistema delle istituzioni più equilibrato ed efficace nei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.
Europa
L’Italia è legata all’Europa da una scelta irreversibile.
L’Europa unita, terra di diritti, realtà politica, economica ed istituzionale, offre il quadro di riferimento per lo svolgimento del nostro progetto nazionale, permette di costruire un’area di pace e stabilità che con l’allargamento si va estendendo all’intero continente, garantisce la migliore speranza di incidere sugli equilibri internazionali per edificare un mondo più giusto.
Per l’Italia, interesse nazionale ed interesse europeo coincidono.
Per questo, l’Unione si impegna a promuovere e a sostenere una forte integrazione economica, sociale e territoriale dell’Europa, garantita da istituzioni comuni al fine di far crescere l’occupazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini.
In questo contesto, la scelta e la realtà dell’euro sono irreversibili e richiedono una coerente gestione delle politiche economiche nazionali.
L’Unione si impegna a favorire l’adozione su scala nazionale ed europea di politiche capaci di assicurare una più forte coesione sociale, di ridurre disparità e disuguaglianze, di contribuire affinché l’Europa si affermi come un’area competitiva e all’avanguardia nell’economia della conoscenza.
E’ questa la via per rispondere alle aspettative, alle ansie e alle delusioni dei cittadini europei, per assicurare loro un futuro sostenibile di pace, di giustizia, di progresso e di sviluppo.
Pace, giustizia e libertà
La promozione della pace, della giustizia e della libertà tra tutte le genti è per noi un obiettivo e un dovere.
La pace fra le nazioni è un valore fondamentale iscritto nella nostra Costituzione. Essa può radicarsi in un mondo più giusto e il mondo sarà più giusto quando chiunque lo abiti sarà messo in condizione di esprimere tutte le sue capacità e sarà libero di scegliere il proprio destino. A questo valore della pace l’Unione resterà fedele e coerente.
Il nostro punto di riferimento è l’articolo 11 della Costituzione. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tali scopi”.
Le Nazioni Unite, che sosterremo nel loro sforzo di rinnovamento e di adeguamento alla realtà di un mondo profondamente cambiato, sono la fonte della legittimità internazionale.
L’Unione Europea è la realtà attraverso la quale vogliamo essere protagonisti nel mondo.
Il rispetto degli impegni derivanti dai trattati e dalle convenzioni internazionali liberamente sottoscritti è un elemento essenziale della nostra azione, ispirata ai principi della pace e della sicurezza nel quadro del multilateralismo.
Il rilancio delle politiche di cooperazione allo sviluppo costituisce una componente fondamentale di una politica internazionale attenta e sensibile alle esigenze di un più equo e sostenibile rapporto tra il Nord e il Sud del mondo.
Sicurezza, democrazia e lotta al terrorismo
L’Unione considera la sicurezza individuale e collettiva come un bene essenziale che le istituzioni debbono garantire.
Questo è tanto più vero in un momento nel quale il terrorismo, nemico dell’umanità intera, porta violenza, distruzione e morte nel mondo.
Contro il terrorismo, per contribuire ad un mondo più sicuro e più giusto, per garantire la protezione dei propri cittadini e del proprio territorio nazionale, l’Italia deve promuovere e contribuire ad un’azione comune dei paesi europei e rendersi disponibile ad una stretta cooperazione su scala internazionale che veda partecipi i paesi arabi.
Consapevole che nulla valga più della vita, l’Unione è e sarà impegnata con tutte le proprie energie a contribuire a questo sforzo.
Il valore della sicurezza non può e non deve, tuttavia, mai essere messo in contrapposizione con il valore fondamentale della democrazia. La società italiana è e vuole restare una società capace di conciliare sicurezza e libertà nella difesa dello Stato di diritto.
I valori di libertà, di rispetto della dignità delle persone, di giustizia sociale costituiscono il fondamento stesso della nostra idea di democrazia e della nostra convivenza civile.
Reagire al declino. Una nuova economia, una nuova qualità ambientale, una nuova società.
L’Italia ha le energie necessarie per superare la crisi. Per tornare a crescere sono indispensabili una grande mobilitazione di tutti gli italiani e un profondo cambiamento capace di tenere insieme l’economia, la società e la qualità ambientale.
L’aumento dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita, una redistribuzione a favore delle realtà sociali che più hanno sofferto per la perdita del potere d’acquisto costituiscono condizioni essenziali per il rilancio del paese.
L’equilibrio della finanza pubblica dovrà essere ristabilito per fornire un quadro sicuro e stabile alle politiche pubbliche, ai consumi e agli investimenti privati rilanciando la competitività del sistema produttivo. Su questi obiettivi sarà definita la corresponsabilità dei diversi livelli di governo e ricercato il più ampio consenso delle parti sociali.
L’Unione si impegna a un rapido riorientamento delle politiche fiscali con obiettivi di lotta all’evasione e al sommerso, di equità e progressività, di sostegno alla produzione, al reddito, alle famiglie e alle politiche ambientali. Verranno assunte le iniziative necessarie a contrastare i privilegi legati alla rendita, le rendite di posizione e le distorsioni derivanti dai monopoli pubblici e privati.
L’Unione assume la sfida ambientale come occasione per la tutela e la conservazione del territorio e delle risorse naturali a partire dall’agricoltura e come opportunità di innovazione produttiva, di uso razionale dell’energia, di valorizzazione del territorio, di riqualificazione urbana, di espansione dei servizi.
Le politiche infrastrutturali e della logistica dovranno essere individuate in un quadro di programmazione e con meccanismi di decisione e finanziamenti partecipati, efficienti e certi.
L’Unione proporrà e sosterrà politiche industriali per rilanciare la produttività e qualificare l’impresa di fronte al nuovo ciclo tecnologico, alla necessaria evoluzione della nostra specializzazione produttiva, all’internazionalizzazione.
L’assoluta priorità sarà riservata al circuito della conoscenza: all’istruzione, alla formazione lungo tutto l’arco della vita, alla ricerca, al trasferimento tecnologico, all’innovazione.
Il lavoro dovrà ritrovare centralità ed essere rafforzato, promuovendo l’occupazione, contrastando la precarietà e sostenendo la qualità professionale. In particolare, dovranno essere mobilitate le risorse della nuova generazione, delle donne e degli anziani con politiche di promozione, di tutela sociale e con programmi pubblici per i servizi e per l’abitazione.
Attraverso la progressiva acquisizione dei diritti di cittadinanza potrà venire dall’immigrazione regolare un contributo nuovo al futuro del Paese in termini di crescita, di sostenibilità del welfare, di avanzamento della cultura della convivenza.
Sarà di peculiare responsabilità pubblica la garanzia dell’universalismo nella risposta ai diritti e ai bisogni fondamentali degli individui e delle famiglie, a cominciare dall’istruzione e dalla salute.
L’Unione si impegna a politiche attive per contrastare le povertà vecchie e nuove e ogni forma di esclusione sociale.
Sulla base di questi essenziali riferimenti dovranno essere rinnovate e rafforzate le politiche di welfare per garantirne la sostenibilità, la flessibilità, l’attenzione ai nuovi bisogni e per mobilitare nuove risorse sociali e private.
L’Italia di domani dovrà avere, assieme, più politiche pubbliche e più mercato, con una forte attenzione al contributo del volontariato e del mondo del no-profit. Le politiche pubbliche dovranno affermarsi in termini di grande orientamento e di tutela dei beni comuni e delle risorse collettive; il mercato dovrà essere il luogo della trasparenza e delle regole, dello sviluppo dei beni e dei servizi, della presenza attiva dei consumatori.
La semplificazione delle regole della Pubblica Amministrazione e dei suoi rapporti con i cittadini è una componente e una condizione di più efficaci politiche pubbliche.
Il Mezzogiorno
Il Mezzogiorno e i suoi giovani sono la grande opportunità del Paese. Il Sud, in una stagione nella quale il Mediterraneo può ritornare protagonista dell’economia e della geo-politica mondiale, è la vera sfida economica, sociale e culturale dei prossimi anni.
L’Unione si impegna per politiche di riequilibrio economico e occupazionale e di coesione sociale.
Una nuova stagione della legalità e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata sono condizione essenziale per il rilancio del Mezzogiorno e per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente.
Nuove conoscenze, nuove competenze e nuova imprenditorialità rappresentano gli investimenti strategici e la migliore speranza per il Sud, per i suoi giovani, per l’Italia.
Giustizia e legalità
La giustizia e la legalità sono valori essenziali di una convivenza civile e democratica. Esse sono condizione indispensabile perché il potente e il prepotente non prevalgano, il debole non sia schiacciato, ogni cittadino sia libero dalla paura e tutelato nei suoi diritti, lo Stato di diritto si affermi sempre.
La lotta alla criminalità, alla corruzione e all’evasione fiscale sono un dovere dello Stato e delle istituzioni.
In questo contesto si colloca il diritto fondamentale dei cittadini ad una magistratura autonoma ed indipendente.
Non ci possono essere, tuttavia, né vera giustizia né vera eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge se la giustizia stessa non è amministrata con tempi certi e rapidi.
La certezza del diritto e della sua applicazione è elemento essenziale del vivere civile e dello sviluppo.
La correttezza, la trasparenza e la sobrietà dei comportamenti della politica sono condizione necessaria di una convivenza ordinata e rispettosa e per un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.
Bioetica e temi eticamente sensibili: nuovi diritti e nuove responsabilità
Sui temi eticamente sensibili come quelli della bioetica la politica si trova oggi su una nuova frontiera. Essa è chiamata a pronunciarsi con gli atti legislativi richiesti per regolare fenomeni che pongono problemi nuovi alla società e interpellano le coscienze.
Su questi temi, l’Unione si impegna a legiferare con attenzione, fedele al principio della laicità dello Stato, attenta all’equilibrio tra le libertà e le responsabilità delle persone, nel rispetto dei convincimenti etici e religiosi di ciascuno, aperta all’ascolto e al dialogo.
Sul tema dei nuovi diritti e delle nuove responsabilità che emergono in una società che cambia, l’Unione si impegna a promuovere strumenti giuridici capaci di offrire adeguata e giusta tutela alle esigenze della comunità e ai diritti civili e sociali delle persone.
Statuto dei Democratici di Sinistra

Statuto dei Democratici di sinistra
Modificato a Roma il 3/4/5 febbraio 2005
Titolo I – I valori
Articolo 1 – Valori fondanti
1) Costituiti sul convergere di differenti tendenze culturali e politiche che si rifanno ai valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica italiana, al pensiero socialista – nella pluralità delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista del Pci, del Psi e del movimento operaio italiano –, al pensiero laico e repubblicano, al pensiero cristiano sociale, al pensiero ecologista, aperti all’incontro con culture e movimenti che hanno messo al centro della loro azione i diritti umani e il valore delle differenze, il personalismo comunitario e la salvaguardia dell’ambiente, i Democratici di Sinistra assumono queste tendenze consapevoli della necessità della loro continua rielaborazione a confronto con le sfide della modernizzazione e del mondo che cambia e si uniscono per contribuire alla costruzione di una società aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura
2) Il partito dei “Democratici di Sinistra”, cofondatore del Partito del Socialismo Europeo, aderisce all’Internazionale Socialista e si riconosce nelle idealità e nei valori del socialismo democratico.
3) Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra condividono i valori della libertà e dell’uguaglianza, dell’equità e della giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale, della pace. Operano per affermare tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno sviluppo umano sostenibile e una società interetnica e interculturale.
4) Per i Democratici di Sinistra la libertà è strettamente legata all’uguaglianza e si fonda sul riconoscimento della differenza come valore, rifiutando ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, religione, cultura. La libertà nell’uguaglianza si afferma pienamente nella fraternità e quindi nella solidarietà che ne è la forma sociale. I Democratici di Sinistra si impegnano per il superamento delle disuguaglianze sociali e per la piena affermazione delle pari opportunità per ognuno. Il dispiegarsi delle libertà individuali trova la sua prima sede nelle dimensioni relazionali, familiari e comunitarie. In coerenza con questi valori, e con i principi della Costituzione Repubblicana, i Democratici di Sinistra assumono i diritti umani, i diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini come criterio costitutivo della loro politica e si impegnano a promuovere una convivenza civile fortemente orientata allo sviluppo delle libertà individuali, al diritto di ogni donna e di ogni uomo a progettare e realizzare il proprio sviluppo umano e la propria cittadinanza civile e politica. Per i Democratici di Sinistra la cittadinanza è garanzia di diritti e di opportunità per gli individui e, insieme, assunzione di responsabilità di ciascuno verso la libertà degli altri e di tutti.
5) I Democratici di Sinistra condividono una concezione della politica che ha forte il senso delle sue ragioni fondanti e la consapevolezza del proprio limite. Aderiscono con convinzione all’idea e alla pratica di uno stato laico e sono per una politica fortemente orientata a valori. In una realtà di pluralismo etico e di fronte a questioni complesse e delicate come quelle che riguardano la vita umana, il nascere e il morire, le relazioni interumane, la non-violenza, il partito e la sua politica riconoscono e rispettano la libertà di coscienza di tutti e concorrono a delineare i tratti di un’etica civile condivisa.
6) I Democratici di Sinistra assumono pienamente la coscienza e la responsabilità verso tutte le specie viventi e la promuovono impegnandosi, in particolare, a salvaguardare le condizioni che rendono sostenibile sulla Terra la vita delle generazioni future.
7) Il partito “Democratici di Sinistra” è un partito di donne e di uomini che promuove la democrazia paritaria e il superamento della divisione dei ruoli tra donne e uomini nella società e nella politica. Assumono, pertanto, questo orientamento come costitutivo nell’organizzazione, nella democrazia e nell’elaborazione progettuale del partito.
8) Per i Democratici di Sinistra un rinnovato patto di solidarietà tra le generazioni è uno dei valori e degli obiettivi centrali per la ricostruzione di un più ampio patto sociale nel paese. Sono dunque impegnati a realizzare nel partito una forte promozione dell’adesione dei giovani, un dialogo costante tra le generazioni, un’elaborazione progettuale e un’iniziativa politica coerenti.
9) I Democratici di Sinistra assumono il valore della non violenza come principio regolatore delle relazioni tra le persone, tra i popoli, tra le nazioni, tra gli stati.
10) I Democratici di Sinistra sono un partito che si fonda sui principi di sussidiarietà e di federalismo solidale e che organizza la sua democrazia federale secondo i principi della democrazia di mandato.
11) I Democratici di Sinistra sono un partito in cui la sovranità appartiene alle iscritte ed agli iscritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto.
12) Il Consiglio nazionale dei Garanti verifica la coerenza degli Statuti regionali con i principi generali dello Statuto.
Articolo 2 – Il simbolo dei Democratici di Sinistra
1) Il simbolo del partito Democratici di Sinistra è l’immagine di un albero con chioma verde e tronco marrone piantato su un terreno di verde più chiaro. Il tronco si inserisce nel fogliame con quattro rami. Nella parte superiore intorno alla chioma dell’albero, si sviluppa
2) Il Segretario del Partito è responsabile del simbolo e ne autorizza l’uso secondo il regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
Titolo II – L’iscrizione: diritti e doveri
Articolo 3 – L’iscrizione
1) Possono liberamente associarsi ai Democratici di Sinistra ogni donna e ogni uomo cittadini italiani, ovunque residenti, e cittadini dell’Unione Europea o di altri paesi che abitano in Italia o dove il partito abbia una struttura organizzata, che condivida le finalità, i valori fondanti e l’ispirazione programmatica del partito.
2) L’iscrizione è un patto politico che dà vita ad una reciproca assunzione di diritti e di responsabilità tra chi si associa e il partito. I contenuti e le regole del patto sono stabiliti in questo Statuto.
3) L’iscrizione al partito è individuale e annuale. La sua registrazione al fine della partecipazione alla vita democratica del partito avviene presso la Sezione del comune di residenza o di domicilio o di luogo di lavoro, pagando la quota di iscrizione prevista, e ricevendo
Presso il Dipartimento Organizzazione/Partito della Direzione nazionale e presso le strutture organizzative delle Unioni regionali e delle Federazioni viene istituito un Ufficio per le adesioni al Partito.
Tali Uffici avranno il compito di gestire il tesseramento, di promuovere, con apposite campagne, l’adesione, di registrare le richieste di iscrizione.
L’Ufficio nazionale registra le richieste di adesione pervenute direttamente alle sedi della Direzione nazionale o tramite la Sezione online, le Autonomie tematiche, le Consulte e le Associazioni politico-culturali e le trasmette tempestivamente all’Ufficio della Federazione di competenza. Questa le trasmette al Segretario della Sezione interessata, il quale ha l’incarico di contattare immediatamente il richiedente dell’adesione.
Le richieste sono depositate e datate, per iscritto o per e-mail presso i vari Uffici (nazionale, regionale, federale e presso la Sezione).
La richiesta di adesione alla Sezione deve essere accettata o respinta, in tal caso con motivazione scritta, entro un termine di quattro settimane; decorso tale termine si dà per acquisita la iscrizione.
Quando una richiesta di iscrizione alla Sezione del Partito viene respinta o vengono presentate obiezioni, l’interessato ha la possibilità di presentare ricorso all’Ufficio nazionale, che di concerto con l’Ufficio federale per le adesioni, adotta una decisione in un tempo breve.
Contro la decisione di quest’ultimo è possibile ricorrere presso il Consiglio di garanzia del livello superiore.
4) L’iscrizione, ai soli fini dell’elettorato attivo e passivo, è perfezionata dalla certificazione, all’associato o all’associata e all’organizzazione che ha rilasciato la tessera, da parte dell’Anagrafe degli iscritti.
5) Le iscritte e gli iscritti dei Partiti membri del PSE (Partito del Socialismo europeo) non italiani, residenti in Italia possono iscriversi ai Democratici di Sinistra e partecipare alla vita democratica del Partito.
6) L’Anagrafe degli iscritti registra e verifica l’unicità dell’iscritto anche in presenza di sua partecipazione a diverse articolazioni del partito. Sulla tessera sono riportate, a cura dell’organizzazione che l’ha rilasciata, anche le adesioni ad altre organizzazioni federate e l’avvenuto pagamento della quota associativa. L’Anagrafe archivia i dati delle iscritte e degli iscritti secondo un programma informatico unico nazionale, definito e annualmente aggiornato dal Consiglio nazionale di garanzia con il concorso delle Federazioni e delle Unioni regionali e da esse condiviso. La verifica dell’Anagrafe viene svolta annualmente dal Consiglio nazionale di Garanzia che nomina, nel rispetto del pluralismo, una sua sottocommissione incaricata di certificare l’Anagrafe degli iscritti. Laddove a livello di Federazione l’Anagrafe degli iscritti non sia stata istituita o non risulti adeguatamente aggiornata, il Segretario nazionale, previo parere del Presidente del Consiglio nazionale di Garanzia, nomina un commissario ad acta. La violazione delle norme per la correttezza dell’Anagrafe è considerata caso di danno al partito.
7) La gestione dell’Anagrafe deve essere adeguata ai fini di analizzare la composizione e l’insediamento del partito, ad organizzare la informazione delle iscritte e degli iscritti, a promuovere la loro consultazione e partecipazione democratica. L’Anagrafe degli iscritti opera sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione nazionale del partito, in collaborazione con gli Uffici per le adesioni. La Direzione del partito delibera il Regolamento entro tre mesi dal suo insediamento.
8) L’iscrizione al partito è incompatibile con l’iscrizione ad un altro partito o a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle del partito in consultazioni elettorali, altresì con il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal partito. La dichiarazione di incompatibilità e la sua risoluzione sono regolate dal regolamento disciplinare.
9) L’iscrizione al partito è incompatibile con l’iscrizione o la partecipazione ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza e forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione. Essa è altresì incompatibile con l’adesione a associazioni culturali e politiche che professino idee e pratichino politiche palesemente in contrasto con i valori fondanti di cui al presente Statuto.
Articolo 4 - Diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti
1. I diritti delle iscritte e degli iscritti
Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il diritto di:
1) Trovare nel partito luoghi organizzati di confronto e di elaborazione politica collettiva e luoghi dove esprimere protagonismo e soggettività politica in un contesto comunitario di relazioni culturali, politiche, amministrative ed istituzionali.
2) partecipare, direttamente o in forma delegata, agli organi federali dove si esprime la sintesi politica del partito (Unione Comunale, Federazione, Unione regionale, Organi nazionali).
3) ricevere ogni informazione sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle discussioni avvenute negli organi dirigenti e sulle alternative proposte;
4) esprimere e sostenere in ogni sede, di partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel partito;
5) esigere la regolare convocazione e di essere messi in condizione di partecipare ad assemblee di base e a riunioni degli organismi di cui fa parte;
6) le iscritte e gli iscritti hanno diritto di promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale, secondo modalità stabilite dall’apposito regolamento di cui all’ Art. 29 dello Statuto;
7) darsi forme di attività politica originali e autonome, riconosciute dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;
8) costituire gruppi tematici o politici, riconosciuti dalla loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto;
9) partecipare all’elezione degli organi dirigenti del partito, essere candidati a farne parte, essere candidati a far parte di delegazioni al Congresso ad ogni livello;
10) avanzare proposte di candidature per le elezioni, per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentali;
11) avanzare proposte di candidature, accettare e sottoscrivere candidature per le elezioni, nell’ambito della coalizione di cui il partito fa parte, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento della coalizione;
12) partecipare alle scelte programmatiche del partito e della coalizione di cui questo fa parte;
13) nel caso di dimissioni dal partito, motivare le ragioni della decisione in una riunione convocata su sua richiesta;
14) in presenza di inadempienze degli organi dirigenti dell’organizzazione di appartenenza, chiedere al livello di governo federale competente (Federazioni, Unioni Regionali, Direzione nazionale) di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;
15) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti;
2. I doveri delle iscritte e degli iscritti
Unità e pluralismo sono tratti distintivi essenziali e inscindibili dei Democratici di Sinistra.
Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra non possono appartenere ad un altro partito o gruppo politico, eccettuati gli iscritti Ds all’estero che possono essere iscritti ad altro partito membro, non italiano, del Partito del Socialismo europeo o dell’Internazionale Socialista o a partiti progressisti e della sinistra democratica che condividano i valori fondamentali assunti nel presente Statuto.
Gli iscritti e le iscritte sono altresì tenuti a sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del partito.
L’iscritto o l’iscritta che hanno aderito a un altro partito o raggruppamento elettorale, qualora si riscrivano ai Ds non possono concorrere a cariche elettive o incarichi pubblici per un periodo di un anno.
Ciascuna iscritta e ciascun iscritto hanno il dovere di:
1)rispettare le regole dello Statuto;
2) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
3) concorrere con il proprio impegno all’azione politica del partito;
4) pagare regolarmente la quota di iscrizione, secondo le loro possibilità e secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario; contribuire al sostegno finanziario del partito.
5) Se l’organo di garanzia competente verifica che l’iscritto viola i suoi doveri statutari adotta le sanzioni conseguenti, proporzionali alla violazione.
Il Consiglio di garanzia del livello superiore all’iscrizione interviene qualora si verifichi ripetutamente da parte dell’iscritto, dell’iscritta o di un organo di partito un comportamento che nuoccia al partito e il Consiglio di garanzia del livello corrispondente non intervenga.
Le sanzioni, le modalità di appello, di intervento del Consiglio di garanzia del livello superiore e di eventuale riammissione dell’iscritto nei casi di espulsione sono stabilite dal Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio nazionale di garanzia che provvede alla contestazione e al contraddittorio dell’interessato.
Costituiscono sempre motivo di cessazione dell’iscrizione il ritardo prolungato di almeno un anno nel versamento della quota di iscrizione o del contributo al partito da parte degli eletti o rappresentanti del partito in funzioni pubbliche, la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.
Qualora l’iscritto intenda dimettersi, le dimissioni sono comunicate prima della scadenza annuale presso la struttura ove è iscritto.
3. I doveri del partito
E’ dovere del partito e quindi dei gruppi dirigenti, delle iscritte e degli iscritti nelle rispettive responsabilità statutarie:
1) promuovere la democrazia associativa e federale, organizzandola con trasparenza e regolarità;
2) promuovere la circolazione delle idee e delle opinioni, la formazione di sintesi culturali avanzate, la crescita e la valorizzazione di competenze e di capacità dirigenti attraverso l’organizzazione di opportunità ricorrenti di elaborazione e di formazione;
3) dotarsi di una rete di strutture permanenti di ricerca e di elaborazione capaci di alimentare l’autonomia culturale, progettuale e programmatica del partito a tutti i livelli;
4) fare del Programma fondamentale del partito l’asse portante di una dinamica democratica basata su specifiche procedure finalizzate a realizzare la condivisione consapevole e l’aggiornamento con le iscritte e gli iscritti;
5) rendere effettivo l’esercizio dei diritti e delle regole indicati nello Statuto, attraverso procedure aperte, in grado di favorire la partecipazione di tutte le iscritte e di tutti gli iscritti;
6) organizzare, in particolare, un sistema di comunicazione basato sulle tecnologie telematiche, adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente nella rete organizzativa tutte le informazioni sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle riunioni e le deliberazioni degli organi dirigenti.
7) Se il Consiglio di Garanzia verifica che un organo o una struttura del partito ha violato i suoi doveri verso l’iscritto ne ristabilisce i diritti e determina le sanzioni per i responsabili, proporzionali alla violazione.
Articolo 4 bis – Albi dei non iscritti
La Direzione nazionale, con apposito regolamento, stabilisce le modalità con le quali le Sezioni potranno istituire albi di non iscritti al partito che si dichiarino interessati a partecipare alla sua vita organizzata. I non iscritti e le non iscritte hanno diritto ad essere informati sull’attività delle Sezioni e a parteciparvi senza diritto di voto. Il Regolamento potrà anche prevedere sperimentazioni limitate ad alcune aree territoriali.
Articolo 5 – Pari opportunità e norma antidiscriminatoria
1) Gli organi dirigenti e le organizzazioni del partito attuano tutte le iniziative necessarie per il superamento della divisione sessuale nell’attività politica, promuovendo azioni positive, secondo un Regolamento approvato dalla Direzione entro due mesi dal Congresso e sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio di cui al comma 6.
2) Nel rispetto dell’attuazione della democrazia paritaria, di cui i valori fondanti del Preambolo del presente Statuto, nelle candidature, nelle delegazioni ai congressi, negli organi dirigenti e rappresentativi considerati nel totale della loro composizione elettiva e federativa con eccezione di quelli esclusivamente composti su base di rappresentanza federale, come nel caso della Conferenza prevista al successivo Art.20, ciascun sesso deve essere rappresentato in misura non inferiore al 40 per cento. Quando ciò non si verifica o si procede alla sostituzione di componenti del sesso sovrarappresentato con componenti dell’altro sesso, o si riduce il numero dei componenti la lista, la delegazione, l’organo dirigente in modo da riequilibrare
3) Le iscritte possono dar vita a forme autonome di attività e a strutture differenziate, anche in rapporto a non iscritte.
4) Le iscritte promuovono
5) Il partito è impegnato ad applicare le norme di cui ai commi 1 e 2 anche nelle liste elettorali.
6) L’Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali di cui all’art. 33 verificano il rispetto della norma antidiscriminatoria e i risultati delle azioni positive di cui al comma 1 del presente articolo.
7) Le elette e gli eletti nelle assemblee elettive, a tutti i livelli, possono concordare che una quota del contributo, sulla indennità percepita da devolvere al partito, sia vincolata ad un fondo da destinarsi alle organizzazioni delle donne dei Democratici di Sinistra. Le misure e le modalità di erogazione sono stabilite nei Regolamenti finanziari dei livelli nazionale e regionale.
Parte seconda – L’organizzazione
Titolo I – L’assetto organizzativo
Articolo 6 – La rete federale
1) Gli iscritti e le iscritte, le elettrici e gli elettori dei Democratici di Sinistra sono soggetti centrali della dinamica democratica e dell’iniziativa del partito.
2) La rete federale è la struttura portante dell’organizzazione e della democrazia del partito ed è fondata sulle Unioni regionali che ne sono lo snodo fondamentale.
3) Il principio costitutivo della rete federale è promuovere le capacità di autogoverno di tutte le organizzazioni che ne fanno parte.
4) La rete federale dei Democratici di Sinistra è articolata in tre dimensioni fortemente collegate e coordinate: l’articolazione associativa, l’articolazione federativa, l’articolazione parlamentare e consiliare.
A. L’articolazione associativa
1) L’articolazione associativa del partito, nel territorio e nei luoghi di lavoro, di studio e nelle forme consentite dai mezzi informatici si costituisce sul libero e plurale associarsi di donne e di uomini ed è la dimensione centrale della presenza dei Democratici di Sinistra nella società.
2) L’articolazione associativa è fondata sulle Organizzazioni di base che hanno il compito di proporre, animare e organizzare la presenza e l’azione politica del partito nelle comunità locali anche attraverso autonomie tematiche e consulte.
B. L’articolazione federativa
L’articolazione federativa del partito promuove e organizza forme specifiche e parziali di adesione ai Democratici di Sinistra e forme pattizie di rapporto politico e programmatico con le cittadine e i cittadini, con i movimenti e con le associazioni che operano nella società.
1) L’articolazione federativa comprende le Associazioni politico-culturali la Sinistra giovanile e le intese locali e nazionali con altre organizzazioni politico-culturali disciplinate all’Art.9.
C. L’articolazione parlamentare e consiliare
1) L’articolazione parlamentare e consiliare del partito è formata dagli eletti nelle istituzioni rappresentative ai diversi livelli iscritti ai Democratici di Sinistra.
2) L’articolazione parlamentare è composta dai parlamentari nazionali ed europei iscritti ai Democratici di Sinistra ed è parte costitutiva dell’organizzazione nazionale del partito.
Articolo 7 – L’organizzazione federale del partito: L’articolazione associativa
A. Le Unioni regionali
1) Le Unioni regionali sono dotate di autonomia politica e statutaria ed esercitano una autonoma funzione di elaborazione programmatica e di iniziativa nel territorio della Regione.
2) Nel quadro dell’ordinamento federale stabilito nello Statuto, le Unioni regionali possono definire patti con la Direzione nazionale in relazione a rapporti di carattere politico, ed organizzativo.
3) Più Unioni regionali possono decidere la costituzione di Unioni federali basate su più Regioni. La decisione deve essere ratificata dalla Direzione nazionale.
4) Le organizzazioni provinciali di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni regionali.
5) Nelle regioni con particolarità linguistiche, culturali e istituzionali possono essere definite forme speciali di autonomia sulla base di un patto federativo sottoscritto tra la Direzione nazionale e l’organizzazione regionale. Il patto comprende lo Statuto regionale e le modalità di modifica del patto medesimo.
6) Gli Statuti delle Unioni regionali regolano nei rispettivi territori l’articolazione organizzativa e federativa del partito, ne garantiscono l’autonomia secondo il principio di sussidiarietà e ne organizzano il coordinamento secondo principi di federalismo solidale.
B. Le Organizzazioni di base
1) Le Organizzazioni di base – Sezioni e articolazioni locali delle organizzazioni federative - costituiscono la forma primaria di organizzazione del partito, sulla quale si fondano tutti gli altri poteri federali, e sono il luogo in cui si esprime la sovranità delle associate e degli associati al partito e si esercita la loro partecipazione democratica.
C. Partito aperto alla società.
1. Le Autonomie tematiche
1) Le Autonomie tematiche si costituiscono per operare su un tema specifico di natura programmatica, ideale, politica; contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica.
2) Alle Autonomie possono partecipare iscritte e iscritti al partito o donne e uomini che limitano la loro adesione allo specifico impegno tematico. A questa adesione specifica le Autonomie offrono la libera scelta fra due tipi di iscrizione: una che vale anche come iscrizione al partito e una che limita i suoi effetti alla singola Autonomia tematica. Nel secondo caso non si originano gli stessi diritti e doveri che lo Statuto riconosce a chi si associa al partito: le aderenti e gli aderenti hanno diritto di partecipare a pieno titolo all’elaborazione programmatica e alle iniziative politiche dell’Autonomia tematica, con diritto di voto nelle sue istanze democratiche.
I responsabili delle Autonomie tematiche debbono trasmettere ogni sei mesi all’Anagrafe degli iscritti gli elenchi differenziati dei propri aderenti.
3) Le Autonomie tematiche fanno riferimento ai livelli delle Unioni regionali.
Perché si costituisca una Autonomia tematica su scala nazionale è necessario che essa sia presente in almeno cinque Regioni e che comprenda almeno tremila iscritti. La decisione di dar vita a un’Autonomia tematica è oggetto di un deliberato della Direzione competente, su proposta del Segretario o del Responsabile del settore di lavoro cui l’Autonomia fa riferimento, o di un quinto dei componenti la Direzione.
4) A due mesi dalla loro costituzione le Autonomie tematiche si danno un regolamento - con il parere conforme del Consiglio di garanzia - che disciplina le forme associative, le modalità di elezione dei responsabili e il quadro delle garanzie.
5) Gli Organi dirigenti ai diversi livelli, nel definire le linee programmatiche e le scelte del partito consultano le Autonomie tematiche.
6) Rappresentanti delle Autonomie tematiche fanno parte delle Commissioni previste ai successivi articoli 17 e 28.
7) Gli Organi dirigenti sono tenuti a pronunciarsi, nel più breve tempo possibile, in modo motivato sulle questioni e le proposte elaborate dalle Autonomie tematiche.
2. Le Consulte
1) Le Consulte riuniscono iscritti e non iscritti ed hanno il compito di aprire alla società, di mettere in rete le esperienze, di formulare valutazioni e proposte su questioni avvertite come rilevanti o emergenti e per le quali non appaia sufficiente il contributo degli organi ordinari. La loro creazione è approvata dalla Direzione nazionale o dagli organi territoriali corrispondenti su proposta del Segretario o del Responsabile del settore di lavoro cui la Consulta fa riferimento, o di un quinto dei componenti la Direzione nazionale.
2) Le consulte contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica.
A tutti i livelli della struttura del partito i membri delle Consulte eleggono i loro responsabili.
3. I Forum
1) I Forum, aperti anche ad apporti esterni al partito, incoraggiano lo sviluppo di specifiche iniziative atte a sviluppare i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà sociale; riuniscono le competenze e le esperienze dei rappresentanti istituzionali, del mondo sindacale ed associativo.
2) I Forum contribuiscono alla costruzione del programma del partito e alla sua azione politica.
D. Le Organizzazioni federali intermedie
1) Le Organizzazioni federali intermedie sono il livello di governo e di iniziativa che costituisce gli snodi di coordinamento tra le autonomie associative e federative locali e il resto della rete federale.
2) Sulla base del principio di sussidiarietà, gli statuti delle Unioni regionali articolano l’assetto del partito nel loro territorio in Organizzazioni federali intermedie scegliendo tra le diverse forme organizzative di governo federale:
a. Unioni comunali, intercomunali, circoscrizionali;
b. Federazioni metropolitane, provinciali, subprovinciali, interprovinciali;
c. Organismi di collegio elettorale sulla base dei collegi della Camera dei Deputati.
Le Organizzazioni all’estero
1) Il partito organizza in altri paesi proprie strutture. Le Organizzazioni a livello di paese sono equiparate, a tutti gli effetti, alle Federazioni; quelle continentali alle Unioni regionali.
2) In analogia quanto previsto in questo stesso articolo nel paragrafo su “Le intese con le associazioni esterne”, le Organizzazioni all’estero possono stipulare intese e patti con partiti e organizzazioni dei paesi di insediamento, in coerenza con le affiliazioni internazionali del partito. In analogia a quanto previsto dall’Art.31 di questo Statuto, le Organizzazioni concorrono a promuovere forme di coalizione politica, anche in considerazione delle nuove norme che disciplinano l’esercizio del voto politico all’estero.
3) Gli iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra residenti in altri paesi possono iscriversi ai partiti democratici e di sinistra dei rispettivi paesi, in coerenza con le affiliazioni internazionali del partito.
Articolo 8 - L’organizzazione federale del partito: i poteri sostitutivi e sussidiari
1) In attuazione dei principi del federalismo solidale e della sussidiarietà, vengono stabiliti i seguenti poteri di intervento federale di cui ciascuna organizzazione del partito è titolare:
a. congressi straordinari possono essere convocati:
1. dalla Direzione della Federazione competente per le Organizzazioni di base; dalla Direzione dell’Unione regionale competente per le Federazioni; dalla Direzione nazionale per le Unioni regionali; a tutti i livelli le Direzioni debbono decidere con delibera motivata, a maggioranza degli aventi diritto al voto e con il parere favorevole del Consiglio dei garanti di pari livello;
2. su richiesta sottoscritta da un terzo degli iscritti;
b. in caso di necessità, di grave danno al partito, ovvero per garantire il regolare funzionamento democratico degli organi elettivi, e con il parere favorevole dell’organo di garanzia di pari livello:
1. le Direzioni regionali, secondo le condizioni disciplinate dai rispettivi statuti e, se essi lo prevedono, le Direzioni di federazione, possono sciogliere un organo di partito di qualsiasi livello federato;
2. la Direzione nazionale può sciogliere un organo di partito di un Unione regionale a maggioranza dei due terzi dei votanti e comunque superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto;
3. la Direzione nazionale può altresì sciogliere organi di livelli sussidiari di fronte ad una richiesta dell’Unione regionale competente o in presenza di una manifesta inadempienza da parte delle Direzioni competenti con maggioranza dei due terzi e comunque superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Segretario nazionale, ovvero il Segretario regionale per le organizzazioni di base di propria competenza, può richiedere informazioni, promuovere verifiche e, in caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto, previo parere favorevole del Consiglio dei garanti del livello corrispondente sui motivi di urgenza o su sua richiesta, disporre lo scioglimento di organi regionali e federali, con la nomina di un commissario, che deve essere confermata pena di nullità entro 30 giorni dalla Direzione nazionale o dalla Direzione regionale con la maggioranza prevista dal comma precedente, ovvero, in caso di violazioni strettamente legate a un singolo atto o decisione, sulla base della medesima procedura, può annullare l’atto o la decisione, nominando un commissario ad acta per assumere le decisioni conseguenti in materia.
5. Nel caso di scioglimento di organi direttamente eletti dagli iscritti o dai congressi, la Direzione competente è tenuta a comunicare a tutta la base associativa e ai componenti l’assemblea congressuale interessata la propria decisione e le motivazioni che l’hanno causata e a convocare in tempi rapidi le assemblee degli iscritti o l’assemblea congressuale.
c. La Direzione che decide lo scioglimento può nominare un Comitato provvisorio ed un responsabile con l’incarico di dirigere
l’organizzazione e di convocarne entro sei mesi il congresso straordinario;
d. Nei casi di grave contrasto tra una Unione regionale e la Direzione nazionale del partito su rilevanti decisioni di competenza dell’Unione regionale ma tali da incidere sulla politica generale del partito, la decisione dell’Unione può essere sospesa su richiesta della Direzione nazionale e riesaminata in presenza di un suo rappresentante. La richiesta della Direzione deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi e con il parere favorevole del Consiglio nazionale dei Garanti; se il contrasto non viene superato si procede a forme più ampie di consultazione democratica, anche mediante referendum tra gli iscritti delle organizzazioni presenti nell’ambito dell’Unione regionale; il referendum viene indetto dalla Direzione nazionale con l’approvazione della maggioranza degli aventi diritto.
e. Su richiesta di un terzo delle Unioni regionali, deliberata a maggioranza degli aventi diritto dalle rispettive Direzioni, la Direzione nazionale procede al riesame di una questione politica già trattata e può assumere una nuova decisione al riguardo.
2) Il Regolamento nazionale dei Garanti disciplina le modalità di ricorso e di richiesta di parere di legittimità statutaria.
Articolo 9 – L’organizzazione federale del partito: l’articolazione federativa
A. Le Associazioni politico-culturali
1) Le Associazioni politico-culturali traggono ispirazione dalle componenti ideali e politiche e dalle relative forme organizzative che hanno dato vita ai Democratici di sinistra o che esprimono il pluralismo delle culture fondanti della Sinistra. Esse hanno lo scopo prioritario di ampliare il dialogo e il rapporto del partito con la società e di costruire posizioni che tengano effettivamente conto di tutte le matrici ideali.
Sono formate da iscritti e non iscritti al partito.
2) Le Associazioni politico-culturali si danno un proprio statuto che sulla base del metodo democratico disciplina le forme associative e gli organi dirigenti delle stesse.
3) Il Consiglio nazionale dei garanti verifica la conformità delle finalità dello Statuto delle Associazioni politico-culturali con le finalità e le regole dello Statuto del partito.
4) Le Associazioni che abbiano ottenuto tale riconoscimento hanno diritto al sostegno del Partito.
E’ obbligatoria la presentazione del bilancio annuale, al Tesoriere del livello corrispondente.
B. La Sinistra giovanile
1)La Sinistra giovanile è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani simpatizzanti e militanti dei Democratici di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica. E' presente ad ogni livello di organizzazione del partito e non solo.
2)Possono far parte della Sinistra giovanile le ragazze e i ragazzi fino a 29 anni di età.
3)La Sinistra giovanile è parte dell' Unione internazionale giovanile socialista (IUSY) e dell'Organizzazione giovanile socialista europea (ECOSY).
4) E’ prevista e promossa la presenza dei delegati della Sinistra giovanile ai congressi del partito a tutti i livelli.
E’ prevista e promossa la presenza di componenti della Sinistra giovanile negli organismi dirigenti del partito a tutti i livelli.
E’ prevista e promossa la presenza di candidati della Sinistra giovanile nelle liste elettorali a tutti i livelli.
5)L'iscrizione alla Sinistra giovanile non è direttamente iscrizione ai Democratici di Sinistra. Chi intende aderire al partito dei DS può, all’atto dell’iscrizione alla Sinistra giovanile, iscriversi anche e direttamente ai Democratici di Sinistra, condividendone regole, diritti e doveri comuni ad ogni iscritto al partito.
6)La vita interna della Sinistra giovanile, le forme di partecipazione, gli organismi dirigenti, l'articolazione e i poteri delle sue strutture organizzative, sono disciplinati da un autonomo statuto approvato dal congresso della Sg. Nello Statuto della Sinistra giovanile, così come in quello dei Democratici di Sinistra, è presente un riconoscimento reciproco basato sulla cittadinanza della Sinistra giovanile nei Democratici di Sinistra e sull’autonomia dell’organizzazione giovanile rispetto al partito. Lo svolgimento dei congressi è disciplinato da uno specifico statuto approvato dal congresso nazionale della Sinistra giovanile.
7)Il regolamento finanziario nazionale dei Democratici di Sinistra riconosce il sostegno finanziario e fissa norme sulla destinazione di risorse alla Sinistra giovanile. La Sinistra giovanile partecipa con la propria iniziativa alle forme di autofinanziamento dell’attività politica dei Democratici di Sinistra.
C. Le intese con altre organizzazioni
1) La ricerca di incontro e di confronto politico e programmatico e la sottoscrizione di intese e di patti politici con organizzazioni sociali, professionali e culturali, associazioni e movimenti fanno parte dei compiti e dell’azione politica del partito a tutti i livelli e costituiscono forma integrante della sua dimensione federativa. L’individuazione degli interlocutori deve avvenire a largo raggio, fuori da ogni logica collaterale, nella pari dignità e nel pieno rispetto dell’autonomia di tutti.
2) Per la sottoscrizione di intese e patti politici la decisione è assunta, ai diversi livelli, dall'organo dirigente eletto dal Congresso. Forme e modalità delle intese a livello regionale e subregionale sono disciplinate dalle Unioni regionali.
3) Le Unioni regionali stabiliscono le forme di partecipazione dei non iscritti, anche alle attività deliberanti degli organi di partito, relative all'impegno specifico cui essi sono interessati
Articolo 10 - L’organizzazione federale: l’articolazione parlamentare e consiliare
1) Gli iscritti e le iscritte al partito che fanno parte nel Consiglio dei Ministri del governo nazionale sono componenti di diritto della Direzione nazionale.
2) Elette ed eletti aderenti al partito, oltre ai diritti spettanti ai singoli iscritti, hanno anche i seguenti:
a. essere collegialmente coinvolti nell’attuare e sviluppare la linea del partito e della coalizione sui temi relativi alla definizione del programma elettorale;
b. fare parte dell’Assemblea congressuale nazionale e regionale.
3) Elette ed eletti aderenti al partito, oltre ai doveri spettanti ai singoli iscritti, hanno anche i seguenti:
a. Gli eletti e le elette nelle istituzioni iscritti e iscritte ai DS aderiscono al medesimo gruppo parlamentare o consiliare, partecipano alla elaborazione democratica degli indirizzi politici e programmatici, e assumono un conseguente comportamento unitario di voto nell’assemblea elettiva; nel rispetto dei principi costituzionali è garantita l’espressione dei voti individuali legati ai più profondi convincimenti di coscienza e morali. I gruppi, nella loro autonomia, ispireranno i loro regolamenti a questi principi;
b. garantire nello svolgimento del proprio mandato assiduità e competenza, su cui a fine legislatura il capogruppo (o, in sua assenza, il responsabile dei parlamentari) relaziona al partito.
4) Le elette e gli eletti hanno il dovere di partecipare con una parte della loro indennità al sostegno economico delle attività del partito, secondo le regole fissate per tutti in modo eguale dal Regolamento finanziario.
Articolo 11- L’organizzazione federale: il pluralismo politico
1) Gli iscritti e le iscritte esercitano anche in forma collettiva i diritti di cui all’Art.4 di questo Statuto che ne è parte integrante.
2) In particolare hanno il diritto di:
a. promuovere collettivamente proposte per l’iniziativa politica e piattaforme programmatiche per l’azione del partito;
b. avanzare collettivamente proposte di candidature per gli organi dirigenti e le delegazioni congressuali;
c. promuovere collettivamente le Aree congressuali previste al comma 3 del presente articolo;
d. promuovere centri di ricerca e di iniziativa e pubblicazioni;
2) Il partito sostiene e promuove l’ esercizio collettivo dei diritti nelle forme e nelle regole previste dallo Statuto sotto la vigilanza del Consiglio nazionale di garanzia.
3) Le Aree congressuali agiscono all’interno del Partito, sono dotate di effettivi diritti e concorrono, tra un Congresso e l’altro, al processo decisionale nel rispetto dello Statuto. Le Aree congressuali non hanno rappresentanza propria nelle Istituzioni. Sono formate da iscritte e iscritti ai Democratici di sinistra.
Le Aree congressuali hanno diritto a risorse organizzative e finanziarie, le quali saranno gestite dalla Tesoreria secondo gli indirizzi espressi dalle stesse Aree.
4) Per la formazione delle rappresentanze istituzionali si deve tener conto dei risultati democraticamente espressi nei congressi del partito.
Titolo II – Il Congresso nazionale e gli Organi nazionali
Articolo 12 – Il Congresso nazionale
1) Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del partito. Il Congresso:
a. definisce il Programma fondamentale del partito e approva documenti di orientamento politico vincolanti per la sua azione;
b. approva lo Statuto del partito con il voto della maggioranza degli aventi diritto;
c. elegge il Presidente del Partito, la metà del Consiglio nazionale e il Consiglio dei Garanti.
2) Il Congresso nazionale è composto da delegati e delegate democraticamente eletti in rappresentanza delle iscritte e degli iscritti e di tutti i soggetti federati nel partito. Il Consiglio nazionale può decidere di basare il Congresso su mozioni politiche di carattere complessivo concorrenti tra loro o su un testo base che presenti su più punti tesi alternative, con la possibilità di scelte distinte su ogni punto in discussione.
3) Nel caso di congresso per mozioni concorrenti i delegati al congresso nazionale sono eletti sulla base dei risultati delle mozioni politiche presentate e su base proporzionale. Con lo stesso metodo si eleggono gli organismi politici.
Nel caso di congresso a tesi il Consiglio nazionale determina i criteri per la elezione di delegati e delegate e degli organismi politici tenendo conto del rilievo specifico dei singoli punti in discussione e della rappresentanza delle minoranze.
4) Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni. E’ convocato dal Consiglio nazionale che nella stessa seduta, acquisisce gli elenchi delle iscritte e degli iscritti accompagnati da una relazione sullo stato dell’Anagrafe da parte della sottocommissione del Consiglio nazionale di Garanzia. Nella stessa data le iscrizioni ai fini congressuali vengono bloccate.
5) Un regolamento congressuale approvato dal Consiglio nazionale stabilisce l’ordine del giorno e le norme per l’elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.
6) La metà più uno dei componenti l’Assemblea congressuale può convocare, fissandone l’ordine del giorno, un Congresso straordinario sulla prospettiva politica del partito e per la elezione di nuovi organi dirigenti.
Articolo 13 – L’Assemblea congressuale
1) L’Assemblea congressuale è il massimo organo deliberativo e rappresentativo del partito, l’organo in cui risiede la sovranità generale tra un Congresso e l’altro. L’Assemblea:
a. si riunisce nei casi previsti dallo statuto;
b. approva modifiche allo statuto con la maggioranza degli aventi diritto.
2) L’Assemblea è formata dai delegati al Congresso nazionale di cui al precedente Art.12.
3) Nel caso siano necessari avvicendamenti nel corso del mandato dell’Assemblea, la sostituzione con nuovi rappresentanti si effettua nel rispetto dei risultati congressuali.
4) L’Assemblea è convocata dal Presidente del Partito che ne fissa l’ordine del giorno. In assenza del Presidente del partito, elegge, un presidente tra i suoi componenti.
5) In presenza di fatti nuovi, o per verificare e aggiornare le linee dell’azione politica del partito, un terzo dei componenti il Consiglio nazionale o un quinto dei componenti l’Assemblea hanno il diritto di convocare l’Assemblea congressuale e di fissarne l’ordine del giorno.
Articolo 14 – Il Segretario politico nazionale
1) Il Segretario politico rappresenta politicamente il partito, ne garantisce l’ordinamento federale, ed è responsabile dell’attuazione del programma sul quale ha chiesto il mandato del Congresso.
2) E’ altresì responsabile dell’uso del simbolo ai sensi dell’art. 2.
3) E’ eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti nei congressi di base.
4) Le candidature a Segretario politico sono presentate prima dei Congressi di base. Le modalità di presentazione delle candidature e dei documenti, nonché di voto nelle Sezioni, sono disciplinate nell’apposito regolamento approvato con la maggioranza di due terzi dei presenti votanti del Consiglio nazionale.
Il modello congressuale deve comunque ispirarsi ai seguenti principi:
1. L’elezione diretta del Segretario da parte delle iscritte e degli iscritti.
2. Ogni candidatura deve essere collegata nel caso di Congresso a mozioni a una piattaforma politico-programmatica e nel caso di un Congresso a tesi a una dichiarazione politica di intenti.
Con le stesse modalità il Consiglio nazionale stabilisce se l’elezione del Segretario debba avere luogo a scrutinio segreto ovvero a scrutinio palese.
5) Il Segretario stabilisce la convocazione della Direzione nazionale d’intesa con
6) Il Segretario politico può essere revocato a maggioranza dei componenti l’Assemblea congressuale convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri. In questo caso l’Assemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un nuovo congresso entro due mesi.
7) In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario politico, il Consiglio nazionale convoca entro trenta giorni l’Assemblea congressuale che procede all’elezione del nuovo Segretario a maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio nazionale è tenuto a convocare il Congresso entro un anno dall’elezione del nuovo Segretario. In mancanza della maggioranza dei componenti, l’Assemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un nuovo Congresso entro due mesi.
8) La Segreteria coadiuva il Segretario politico. E’ scelta e proposta dal Segretario ed eletta, in un unico scrutinio, dal Consiglio nazionale.
9) Il Segretario può proporre alla Direzione la nomina di commissioni e coordinamenti di lavoro che convoca e presiede.
10) Il Segretario può decidere, motivandole, la sostituzione o l’integrazione di uno o più componenti
Articolo 15 – Il Consiglio nazionale
1) Il Consiglio nazionale è l’organo che definisce gli orientamenti politici e programmatici del Partito sulla base degli indirizzi fissati dal Congresso nazionale e delle decisioni assunte dall’Assemblea congressuale.
Il Consiglio nazionale è convocato e presieduto dal presidente del Partito, che si avvale di un ufficio di Presidenza.
2. Il Consiglio nazionale:
a. determina autonomamente le forme di organizzazione e la pubblicità dei propri lavori;
b. conclude di regola le proprie riunioni con l’approvazione di documenti che fissano linee di azione e scelte impegnative per il partito;
c. convoca il Congresso nazionale:
- ogni tre anni in via ordinaria (Art.12, 4° comma);
- in via straordinaria, nei modi previsti all’Art.8, 1° comma, lettera a., e all’Art.14, 7° comma;
d. convoca l’Assemblea congressuale (Art. 13, 4° comma);
e. elegge la Direzione nazionale;
f. elegge la Segreteria su proposta del Segretario ed eventualmente organismi politici intermedi per assicurare la continuità dell’azione di Direzione;
g. elegge il Tesoriere e il Comitato di Tesoreria;
h. determina in occasione di consultazioni elettorali, a maggioranza assoluta dei componenti le modalità con cui i DS si presentano alle elezioni.
3) Il Consiglio nazionale è formato da:
a. componenti elette e eletti sulla base dei risultati congressuali e nel rispetto della norma antidiscriminatoria, per metà in rappresentanza delle Unioni regionali e per metà dal Congresso nazionale,
b. Il Segretario, il Presidente del Partito, la Coordinatrice delle donne, il Presidente della Sinistra giovanile, i Ministri iscritti al Partito, i Presidenti dei Gruppi parlamentari, i Presidenti delle Giunte regionali iscritti al partito, il Tesoriere, i Segretari delle Unioni regionali, i Segretari delle Federazioni delle aree metropolitane.
c. Partecipa al Consiglio nazionale, senza diritto di voto, la Presidenza del Consiglio nazionale dei Garanti.
d. Qualora la composizione del Consiglio non sia corrispondente ai risultati congressuali o alla norma antidiscriminatoria, si procede al riequilibrio secondo le procedure di cui al successivo comma 4.
4) Per ragioni politiche motivate il Consiglio nazionale può cooptare nuovi componenti, con maggioranza degli aventi diritto al voto, nel rispetto dei risultati congressuali.
5) Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente del partito, o su richiesta del Segretario o di almeno un quinto dei suoi componenti con l’ordine del giorno da essi fissato . Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del partito, coadiuvato da un Ufficio di Presidenza.
6) Entro la prima sessione successiva a quella di insediamento il Consiglio nazionale approva, su proposta del Presidente, il proprio Regolamento.
Articolo 16 – La Direzione nazionale
1) La Direzione nazionale guida l’azione politica del Partito sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale. E’ convocata dalla Presidenza su richiesta del Segretario o di almeno un quinto dei suoi componenti con l’ordine del giorno da essi indicato. La Direzione deve essere comunque convocata e deliberare:
a. in caso di formazione e crisi del Governo nazionale;
b. per decisioni relative alle competizioni elettorali;
c. in condizioni politiche di particolare urgenza e gravità.
La Direzione:
a) convoca convenzioni, assemblee o congressi tematici, stabilendo i relativi regolamenti;
b) indice referendum interni ai sensi del successivo art. 29;
c) ratifica l’eventuale costituzione delle Unioni interregionali;
d) stabilisce il riconoscimento delle Federazioni di area metropolitana, i cui Segretari fanno parte della Conferenza di cui all’Art. 19, 2° comma, lettera b;
e) delibera il riconoscimento delle Autonomie tematiche nazionali e la costituzione delle Consulte e dei Forum;
f) esercita i poteri di intervento e di scioglimento previsti all’art. 8, 1° comma, ed è tenuta agli adempimenti previsti alla stessa lettera b;
g) approva, entro i termini previsti dal regolamento finanziario e della legge, il Rendiconto preventivo e consuntivo e approva, su proposta del Tesoriere, il Regolamento finanziario nazionale
h) approva entro sei mesi i Regolamenti stabiliti dallo Statuto.
Articolo 17 – La Commissione nazionale per il progetto
1)
2) La Commissione nazionale per il progetto è eletta dal Consiglio nazionale. Ne fanno parte iscritti e non iscritti al Partito.
Articolo 18 – Il Presidente del partito
L'Assemblea congressuale elegge il Presidente del partito con la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Presidente del partito presiede l’Assemblea congressuale, presiede il Consiglio nazionale ed è componente della Direzione nazionale.
Articolo 19 – La Conferenza dei Segretari regionali
1) La Conferenza dei Segretari regionali è un organo di rappresentanza federale del partito ed ha il compito di interagire con gli altri organi nazionali per coordinare l’attuazione del programma di mandato. La conferenza dei Segretari regionali è organo di concertazione per le scelte politiche e organizzative che investono la dimensione federale del partito.
2) Ne fanno parte:
a. i Segretari delle Unioni regionali e i responsabili di eventuali coordinamenti interregionali;
b. i Segretari delle Federazioni delle aree metropolitane stabilite dalla Direzione nazionale;
c. il Segretario politico nazionale e i componenti la segreteria di volta in volta interessati all’ordine del giorno.
3) La Conferenza è presieduta da un rappresentante eletto tra i suoi componenti. E’ convocata dal Presidente d’intesa col Segretario politico con il quale concorda l’ordine del giorno.
Articolo 20 – La Conferenza delle donne
La conferenza delle donne dei Democratici di Sinistra, nel rispetto del federalismo e del pluralismo politico culturale, è convocata dalla Direzione nazionale in accordo con il Coordinamento delle Donne, discute e decide orientamenti politico programmatici e agenda politica, che concorrono alla formazione del programma del partito e alla formazione degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.
Articolo 21 – La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori
La Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto del federalismo e del pluralismo politico e culturale, discute gli orientamenti che concorrono all’attività e al programma del Partito per ciò che riguarda i temi di proprio interesse.
La Conferenza è convocata dalla Direzione nazionale che ne approva il regolamento.
Articolo 22 – L’Assemblea nazionale dei Segretari delle Sezioni
L’Assemblea nazionale dei Segretari delle Sezioni è convocata, annualmente, dal Segretario nazionale che ne fissa l’ordine del Giorno. L’Assemblea provvede a fare un bilancio dell’attività e delinea l’iniziativa politico-organizzativa per l’anno successivo.
Articolo 23 – Il Tesoriere
1) Il Tesoriere del partito è eletto, unitamente al Comitato di tesoreria di cui fa parte, dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente della stessa, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del partito. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva e passiva del partito. Il regolamento finanziario ne disciplina i poteri.
Articolo 24 – Il Comitato di Tesoreria
1) Il Comitato di Tesoreria è eletto- nel rispetto del pluralismo interno di partito -, unitamente al Tesoriere, dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente della stessa, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Il comitato di tesoreria elegge tra i suoi membri un Presidente che ne cura
Articolo 25 – L’attività economica
1) La struttura organizzativa nazionale, le Unioni regionali e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posta in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
2) Il Regolamento finanziario nazionale è approvato dalla Direzione nazionale entro il termine di cui al secondo comma dell’Art.16, lettera g. Le norme in esso contenute, preventivamente sottoposte al parere del Consiglio nazionale dei Garanti, costituiscono parte integrante del presente Statuto.
3) In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
a. la struttura organizzativa nazionale ed ogni altra articolazione territoriale o tematica previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
b. in caso di scioglimento della struttura organizzativa nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
c. la struttura organizzativa nazionale e le altre articolazioni territoriali e tematiche previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali redigeranno ed approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai Regolamenti finanziari.
4) La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.
Titolo III – La formazione delle decisioni
Articolo 26 – Espressione del voto
Per l’elezione di organi dirigenti, esecutivi e di garanzia ad ogni livello nonché delle delegazioni congressuali si procede a voto segreto qualora lo richieda almeno un quinto degli aventi diritto.
Articolo 27 – Le candidature
1) Le candidature del partito alle elezioni sono scelte, nel rispetto della norma antidiscriminatoria e di tutte le articolazioni del pluralismo, e in coerenza con l’Art.31 del presente Statuto, secondo una procedura democratica fissata con regolamento approvato dalla Direzione (provinciale, regionale, nazionale) quattro mesi prima della data delle elezioni. Tale regolamento può scegliere tra primarie aperte, primarie chiuse, selezione regolata.
2) Per primarie aperte si intendono, a norma di questo statuto, elezioni di candidati o candidate cui partecipano gli elettori che si riconoscono pubblicamente elettori del partito iscrivendosi in un apposito registro.
3) Per primarie chiuse si intendono elezioni a cui partecipano solo gli iscritti e le iscritte al partito.
4) Per selezione regolata si intende una procedura pubblica che avviene negli organismi del partito secondo regole definite.
5) Nei tre casi il regolamento prevede la presentazione di proposte o autoproposte di candidatura ad un Comitato di selezione, stabilito presso il livello organizzativo competente per quelle elezioni. Presso il livello organizzativo immediatamente superiore si stabilisce una Commissione elettorale che ha il compito di garantire la pubblicità e la regolarità delle procedure e di vagliare eventuali ricorsi, i cui termini sono stabiliti dal regolamento.
6) Per quanto riguarda le elezioni politiche nazionali e le elezioni europee, le candidature del partito per le liste proporzionali, le proposte di candidature da presentare agli organismi della coalizione, sono scelte con la medesima procedura. In questo caso la Direzione nazionale approva un regolamento e nomina una Commissione elettorale nazionale che sovraintende all’insieme delle procedure garantendone pubblicità e regolarità; le Direzioni regionali nominano Comitati di selezione che attuano le procedure fissate dal regolamento.
7) In ogni caso i membri dei Comitati di selezione e delle Commissioni elettorali non sono candidabili.
8) Il regolamento nazionale definisce l’eventuale limite del numero dei mandati per le elezioni di propria competenza. Le Unioni regionali regolamentano la materia per le elezioni di propria competenza.
Articolo 28 - Le scelte programmatiche
1) Per definire gli orientamenti del partito su questioni di rilievo e assumere decisioni sul programma può esser convocata una Conferenza programmatica o un Congresso tematico preparata dalla Commissione di cui all’Art. 17 che può proporre alla Direzione nazionale la convocazione di conferenze programmatiche o congressi tematici.
2) Gli Statuti Regionali definiscono livelli, funzioni e modalità di elezione delle Commissioni per il progetto.
Articolo 29 - Il referendum interno
1) Su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione politica del partito, la Direzione nazionale può indire, se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o da 5 Unioni regionali, un referendum aperto a tutti gli iscritti, anche utilizzando le tecnologie telematiche.
2) Le regole, le procedure, nonché le modalità di attuazione del diritto di cui all’Art. 4, 6° comma relative al referendum sono stabilite dalla Direzione nazionale con apposito regolamento.
Articolo 30 – Rapporto con le elettrici e gli elettori
1) Il partito a tutti i livelli (nazionale, regionale, di collegio) e nelle sue diverse articolazioni realizza un rapporto stabile con gli elettori e le elettrici promuove il rapporto di mandato tra elettori ed eletti nelle forme che ogni livello del partito riterrà più efficace.
2) Su scelte e politiche di rilevante importanza per la vita civile e sociale di tutta la collettività le Direzioni ai diversi livelli possono attivare forme di consultazione tra tutti gli elettori.
3) Le regole e le procedure relative a tali consultazioni sono stabilite dalle Direzioni con apposito regolamento.
Articolo 31 – Partito, Federazione, Coalizione e Pse
1) I Democratici di Sinistra contribuiscono al proprio interno e nelle sedi comuni con metodo democratico alle regole e alle scelte della Federazione dell’Ulivo, dell’alleanza di centrosinistra, nonché alle scelte assunte nel partito del Socialismo europeo. Adottano le decisioni comunemente assunte in quelle sedi. Nessuna cessione di sovranità può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti degli iscritti, e in particolare della norma antidiscriminatoria.
2) Il Consiglio nazionale verifica l’utilizzo delle cessioni di sovranità operate nei confronti della federazione, della coalizione di centrosinistra e del Pse, nonché il concreto operare del metodo democratico, e può formulare conseguenti indirizzi e proposte.
3) Le Unioni regionali, come struttura sulla quale si impernia l'organizzazione territoriale del partito, hanno il compito di avviare e coordinare le iniziative del Partito volte a dare identità e forza alla coalizione.
Titolo IV – Le garanzie
Articolo 32 – Le funzioni di garanzia
1) Le funzioni di garanzia, ai diversi livelli di organizzazione del partito, sono svolte dai Consigli dei Garanti. Gli Statuti delle Unioni regionali disciplinano la struttura e le modalità di elezione dei Consigli dei garanti nei rispettivi ambiti di competenza, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale.
2) I Consigli dei Garanti intervengono per assicurare la piena applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, il controllo dell’Anagrafe delle iscritte e degli iscritti, l’esercizio dei diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti, il rispetto della norma antidiscriminatoria e del pluralismo, nonché il corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari.
3) Le istanze competenti, secondo la natura dei contenziosi, sono:
a. I Consigli federali per le controversie relative alla composizione, al funzionamento e alle decisioni delle organizzazioni locali del partito;
b. I Consigli regionali per quelle relative alle Federazioni;
c. Il Consiglio nazionale come ultima istanza di ricorso.
4) Per le violazioni statutarie imputabili ai parlamentari nazionali ed europei si fa riferimento al Consiglio regionale di garanzia e, in appello, al Consiglio nazionale di garanzia.
5) Nel caso in cui un organo previsto dallo Statuto non approvi il proprio regolamento o statuto entro la scadenza prevista dallo Statuto o, ove non prevista, entro sessanta giorni da una richiesta in tale senso, il regolamento o Statuto è emanato dal Consiglio dei garanti di quel livello.
Nel caso in cui l’organo di garanzia competente non deliberi entro una scadenza prevista dallo Statuto o, ove non prevista, entro sessanta giorni da un’istanza o richiesta, la competenza è trasferita al Consiglio di livello immediatamente superiore.
6) I Consigli istituiscono al proprio interno un Osservatorio sul rispetto della norma antidiscriminatoria e per le pari opportunità. E’ compito dell’Osservatorio verificare altresì i risultati delle azioni positive di cui all’art. 5 comma 1.
7) I Consigli esprimono un parere di legittimità statutaria sulle deliberazioni ad essi sottoposte dagli organi politici.
8) Il parere di congruità e legittimità statutaria è obbligatorio:
a. per gli Statuti regionali e per le revisioni dello Statuto nazionale o di quelli regionali approvate tra un congresso e l’altro;
b. per la scelta delle candidature in vista delle elezioni primarie e delle campagne elettorali;
c. per i Regolamenti finanziari, ai vari livelli;
d. per qualsiasi proposta di deliberazione da parte di un organo politico quando un quinto dei suoi componenti presenti una motivata contestazione scritta circa la legittimità statutaria della proposta.
Articolo 33 – Il Consiglio nazionale dei Garanti
1) Il Consiglio nazionale dei garanti è composto da 23 componenti, eletti tra iscritte e iscritti di riconosciuto prestigio e di provata indipendenza e competenza. Il Consiglio nazionale dei Garanti si ispira nella sua composizione ai criteri di indipendenza e imparzialità e nel suo funzionamento al principio della ricerca del più ampio consenso.
2) I membri del Consiglio non fanno parte di organi di direzione politica del partito.
3) Il Consiglio nazionale dei garanti è eletto dal Congresso.
4) Appena eletto, il Consiglio procede alla elezione del proprio presidente, con la maggioranza dei voti validamente espressi.
5) Il Consiglio adotta un Regolamento interno per l’esercizio delle funzioni previste dallo Statuto ed il Regolamento disciplinare entro 30 giorni dal Congresso nazionale.
6) Il Consiglio nazionale può procedere a reintegrare i membri venuti meno per dimissioni o altra causa.
7) E’ istituito, all’interno del Consiglio nazionale dei Garanti, un Osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria, nonché dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n.157, che stabilisce norme in materia di rimborso delle spese elettorali.
8) E’ istituito, all’interno del Consiglio nazionale dei Garanti, un comitato per il controllo e la certificazione del tesseramento e per la gestione dell’Anagrafe degli iscritti, la cui composizione deve essere improntata al più ampio pluralismo. Il Consiglio vigila che analoghi organismi, con le medesime caratteristiche, siano istituiti ai livelli territoriali. Stabilisce con essi ogni collegamento e collaborazione necessari e utili al buon andamento della Anagrafe, ed ha nei loro confronti poteri di ispezione e, nel caso, di proporre al Segretario nazionale di assumere i poteri di cui all’articolo 3 quinto comma.
Norme transitorie
1. Dopo l’ approvazione dello Statuto della Federazione dell’Ulivo da parte del terzo Congresso, fino al prossimo Congresso nazionale tutte le decisioni relative a ulteriori cessioni di sovranità alla Federazione o alla coalizione sono approvate dal Consiglio nazionale a maggioranza dei componenti e, qualora richiesto da un quinto dei componenti l’Assemblea congressuale, dall’Assemblea stessa.
2. Le Unioni regionali approvano entro sei mesi i loro Statuti, in coerenza coi principi, i valori e le scelte organizzative del presente Statuto. Per entrare in vigore lo Statuto deve ricevere un parere di conformità dal Consiglio nazionale dei garanti. Fino all’approvazione del nuovo Statuto regionale tutte le norme regionali previgenti sono decadute, tranne quelle che assicurano l’ordinaria amministrazione e comunque non incompatibili col presente Statuto.
3. Per i referendum di cui all’articolo 29 resta integralmente in vigore il Regolamento vigente fino all’approvazione di successive modifiche o di un nuovo testo.
4. Il Regolamento interno del Consiglio Nazionale dei Garanti e il Regolamento disciplinare restano integralmente in vigore fino all’approvazione di successive modifiche o di un nuovo testo.
5. Il Regolamento sull’uso del simbolo, di cui al comma 2 dell’Articolo 2, è approvato dalla Direzione entro tre mesi dal suo insediamento.
6. Le Associazioni di tendenza riconosciute come tali al momento dello svolgimento del III Congresso nazionale e i soggetti politici che hanno indetto gli Stati Generali di Firenze qualora lo richiedano sono automaticamente riconosciute quali Associazioni politico-culturali.
7. Il Presidente del Comitato dei Garanti e il Segretario politico nominano, di comune intesa, una commissione incaricata del coordinamento formale del testo approvato.
8. Le parole Unità di Base sono sostituite da “Sezioni”, ovunque ricorrano nel testo.