mercoledì 28 settembre 2005
Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale
Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale Articolo 1Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà. E’ vietata ogni azione che danneggi l’immagine degli altri candidati e dell’Unione. Le iniziative dei candidati devono essere anche volte a favorire la più ampia partecipazione dell’elettorato alle primarie. Articolo 2L’Unione promuove iniziative volte a permettere il confronto tra i candidati, assicurando a ciascuno di loro pari opportunità di intervento, in coerenza con l’art. 8 comma 1 del regolamento quadro.Articolo 3Le iniziative comuni dell’Unione e i materiali da essa diffusi non devono dare indicazioni di voto per singoli candidati.Articolo 41. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, anche quelle relative al contributo di sostenitori esterni, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 2, tra le spese del singolo candidato. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 3.2. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di 300.000 euro. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 10.000 euro.3. Tutti i candidati sono tenuti a trasmettere al Collegio dei Garanti della Primaria 2005, tramite un proprio mandatario entro un mese dallo svolgimento delle elezioni primarie, una dichiarazione contenente un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche e giuridiche. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il Collegio cura la pubblicità delle dichiarazioni, che possono essere consultate da chiunque ne faccia richiesta. Articolo 51. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative: a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri; c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.Articolo 61. Se l’ufficio di Presidenza o un qualsiasi appartenente all’Unione segnalano comportamenti in violazione della dichiarazione sottoscritta dal Candidato o comunque contrari a quanto disposto dai regolamenti della Primaria 2005, il Collegio dei Garanti si pronuncia su tali segnalazioni entro cinque giorni.2. Qualora venga accertata una violazione, il Collegio trasmette la propria delibera all’Ufficio di Presidenza, che può chiedere l’immediata cessazione dei comportamenti illegittimi o decidere l’esclusione del candidato dalla Primaria 2005.Articolo 71. Il Collegio dei Garanti per la Primaria 2005 controlla le dichiarazioni di cui all’articolo 5, rendendo pubblica una relazione entro sessanta giorni dalla conclusione della Primaria 2005. 2. Il Collegio decide sulle eventuali controversie, anche sulla base di segnalazioni di votanti, entro quarantacinque giorni dalla segnalazione. (Testo approvato all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza della “Primaria 2005” il 31.10.2005)
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